Dal 1 ottobre sono entrate in vigore le nuove specifiche tecniche per la fatturazione elettronica. Queste novità dovevano essere introdotte, come avevamo preannunciato su questo blog, già negli scorsi mesi ma l’emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha fatto procrastinare la data.
A partire da questo mese, tutti gli utilizzatori di servizi di fatturazione elettronica potranno attenersi al nuovo formato xml (versione 1.6.1) utilizzando i nuovi codici più dettagliati. Queste modifiche diventeranno poi obbligatorie a partire dal 1 gennaio 2021.
I nuovi codici riguardano i tipi di documento e la natura delle operazioni. Vediamoli nel dettaglio.
Codici Tipo Documento
I nuovi documenti vengono introdotti per semplificare l’integrazione IVA. Essi sono:
- Codice TD16 – integrazione di fattura soggetta a reverse charge interno
- Codice TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero
- Codice TD18 – integrazione derivata dall’acquisto di beni intracomunitari
- Codice TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DPR 633/72
- Codice TD21 – autofattura con splafonamento
- Codice TD22 – estrazione beni per deposito IVA
- Codice TD23 – estrazione beni per deposito IVA con versamento IVA
- Codice TD24 – fattura differita ex articolo 21 comma 4 lettera a)
- Codice TD25 – fattura “ultradifferita” (in base all’articolo 21 comma 4, lettera b)
- Codice TD26 – fatture di cessione di beni strumentali e passaggi interni
- Codice TD27 – autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa IVA
A partire dal 1 ottobre, poi, aumenta anche la quantità di dati da inserire durante la compilazione. Vengono quindi aggiunti altri codici riferiti all’ambito previdenziale, che fino alla versione 1.5 erano semplicemente RT01 (persone fisiche) e RT02 (persone giuridiche).
- RT03 – contributo INPS
- RT04 – contributo ENASARCO
- RT05 – contributo ENPAM
- RT06 – altro tipo di contributo
Codici Natura IVA
Oltre ai nuovi tipi di documento, vengono inseriti nuovi codici per le operazioni esenti da IVA, che saranno sottostanti al già presente codice N2. Essi sono:
- N2.1 – operazioni non soggette ad IVA (ai sensi degli artt. Da 7 a 7- septies del DPR 633/72)
- N2.2 – non soggette ad IVA per altri casi
I codici per le operazioni non imponibili, racchiusi sotto la categoria N3, diventano:
- N3.1 – non imponibili a seguito di esportazione
- N3.2 – non imponibili a seguito di cessioni intracomunitarie
- N3.3 – non imponibili per cessioni verso San Marino
- N3.4 – non imponibili per le operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione
- N3.5 – non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento
- N3.6 – altre operazioni non imponibili che non concorrono alla formazione del plafond
Infine, i codici riguardanti l’inversione contabile (N6) vengono ampliati in modo più dettagliato:
- N6.1 – cessione di rottami e altri materiali di recupero
- N6.2 – cessione di oro e argento puro
- N6.3 – subappalto nel settore edile
- N6.4 – cessione di fabbricati
- N6.5 – cessione di telefoni cellulari
- N6.6 – cessione di prodotti elettronici
- N6.7 – prestazioni comparto edile e settori connessi
- N6.8 – operazioni settore energetico
- N6.9 – altri casi di inversione contabile
PagoPA
È stata aggiunta anche una nuova modalità di pagamento riferita alle fatture per la Pubblica Amministrazione. Il suo codice è MP23.
Le nuove disposizioni sono già state implementate anche sul servizio Safe Invoice B2B di Hosting Solutions, che ha fornito anche un breviario in PDF presente sul suo portale.
Nei prossimi giorni, infine, Hosting Solutions inizierà anche a fornire, congiuntamente alla Fatturazione Elettronica, anche il servizio aggiuntivo sui DAS informatici, ovvero i Documenti di Accompagnamento Semplificato riguardanti i prodotti energetici coperti da accisa.