A partire dal 1 gennaio del 2022 verranno introdotte moltissime modifiche per quel che riguarda le operazioni di Fatturazione Elettronica.
Gli operatori dovranno utilizzare i campi del formato xml per comunicare le informazioni contenute nelle dichiarazioni d’intento. Per queste modifiche l’Agenzia delle Entrate ha già comunicato tutte le modalità ai diretti interessati.
Per aumentare i controlli ed evitare truffe sui plafond Iva, verrà poi applicata una norma che rinforza le precedenti disposizioni sull’utilizzo di falsi plafond. Molto spesso, in passato, sono state segnalate dichiarazioni d’intento fasulle trasmesse da falsi esportatori abituali. Nelle fatture che verranno emesse, quindi, non si potranno più usare i numeri di protocollo di lettere d’intento non convalidate dall’Agenzia delle Entrate.
Come conseguenza di queste direttive verrà modificato anche il modo di compilare le fatture quando si tratta di operazioni nei confronti di esportatori abituali:
– Nel campo Natura riferito all’Iva va inserito il codice N.3.5 – Non imponibile a seguito di dichiarazioni d’intento;
– Il campo Riferimento Testo del blocco Altri dati gestionali deve essere popolato con il numero di protocollo della dichiarazione;
– Nel campo Tipo Dato deve essere selezionato Intento;
– Nel campo Riferimento Data dovrà essere indicata quella della ricevuta dell’AdE.
Solitamente, la compilazione della sezione Altri Dati Gestionali non è obbligatoria, ma a partire dal 1 gennaio la mancata compilazione dei campi elencati comporterà probabilmente uno scarto della fattura poiché non si darà all’Agenzia delle Entrate la possibilità di effettuare verifiche.
Un altro degli aspetti toccato da queste novità è quello delle operazioni con soggetti residenti al di fuori del territorio dello stato, che da gennaio verranno regolate da nuove linee guida sulla trasmissione telematica dei dati delle operazioni transfrontaliere. Questa modifica andrà a sostituire l’esterometro utilizzato fino ad ora.
Nel 2022, infine, i flussi attivi di fatturazione verso soggetti residenti in paesi esteri dovranno avere come codice destinatario le sette X. Per l’integrazione delle fatture ricevute da soggetti passivi residenti al di fuori del territorio nazionale dovranno essere utilizzati i documenti T17, T18 e T19; l’invio di tali documenti dovrà avvenire entro il giorno 15 del mese successivo all’effettuazione della operazione o della ricezione del documento del fornitore.
I provider di servizi di Fatturazione Elettronica e Conservazione Sostitutiva, in questi mesi, hanno provveduto ad apportare tutte le necessarie modifiche ai loro sistemi. Già dal 2021 il servizio Safe Invoice B2B di Hosting Solutions, ad esempio, dà la possibilità di scegliere tra le modalità in via di dismissione o di procedere già con quelle che entreranno in vigore dal 1 gennaio.